Statuto

– ESTRATTO DALLO STATUTO AIT –
TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1
La Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) è una associazione culturale, libera e senza fini di lucro, non vincolata a interessi politici e confessionali, pubblici e privati, industriali e commerciali.

Art. 2
L’Associazione ha come scopo primario lo sviluppo e la diffusione in Italia del Telerilevamento, inteso quale insieme di conoscenze delle discipline che lo compongono e delle loro applicazioni, con particolare riguardo all’analisi ambientale e territoriale.
L’Associazione si prefigge:
a. di riunire le persone fisiche e giuridiche interessate a ricerca, sviluppo e applicazione di metodi e tecniche del Telerilevamento;
b. di promuovere e coordinare iniziative e svolgere attività atte a sviluppare e applicare sperimentalmente i suddetti metodi e tecniche nella realtà italiana degli utilizzatori;
c. di favorire lo scambio delle conoscenze e la collaborazione scientifico-tecnica fra i Soci, al fine di migliorarne il livello culturale e professionale;
d. di sostenere la diffusione delle problematiche e della prassi del Telerilevamento tramite l’organizzazione di congressi, convegni di studio, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di istruzione e analoghe manifestazioni culturali e tramite la pubblicazione di notiziari, riviste, monografie;
e. di rappresentare e curare gli interessi scientifico-culturali italiani in materia di Telerilevamento nei confronti di enti, organizzazioni e associazioni consimili operanti nel quadro nazionale, comunitario e internazionale.

Art. 3
L’Associazione è costituita dalla totalità dei Soci che periodicamente si riuniscono in Assemblea. La sede sociale è stabilita presso lo Studio Commerciale Rag. Roberto Boni, Via del Ponte alle Mosse 182, Firenze. In caso di variazione, deliberata dall’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo si incaricherà di espletare le procedure previste dalle leggi vigenti in materia e notificare tempestivamente ai Soci l’indirizzo della nuova sede. Gli uffici sociali sono di norma ubicati presso gli organi dell’Associazione, in relazione alle funzioni svolte.

Art. 4
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo scioglimento “de iure” o per deliberazione dell’Assemblea con le modalità indicate dall’art. 31.
Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e dall’annesso Regolamento integrativo.

Art. 5
L’Associazione può stipulare accordi di carattere organizzativo e scientifico, con enti, società, organizzazioni e associazioni culturali affini, operanti in Italia e all’estero, nell’ambito delle finalità indicate all’Art.2.

Art. 6
Ogni proposta di modifica dello Statuto o del Regolamento integrativo è sottoposta ai Soci, riuniti in Assemblea o per referendum, al fine di verificare per votazione diretta l’adesione, rispettivamente, di almeno i due terzi o la maggioranza semplice dei votanti. In caso di Assemblea in seconda convocazione o di referendum, il voto è valido solo se è espresso da almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Modifiche dello Statuto e del Regolamento, necessarie per adeguarsi a nuove norme legislative o a cambiamenti dello stato giuridico dell’Associazione, possono essere attuate dal Consiglio Direttivo con effetto immediato. Tali modifiche dovranno tuttavia essere sottoposte a ratifica in occasione della prima Assemblea successiva.

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